Il provvedimento che dà attuazione alla direttiva (UE) 2018/2002 e modifica la direttiva 2012/27/UE sull’Efficienza Energetica (il cui termine di recepimento scadeva il 25 ottobre 2020), è entrato in vigore il 29 luglio 2020.
Di seguito una sintesi delle principali modifiche che il Dlgs n. 73/2020, ha apportato al Dlgs n. 102/2014
- Nuove definizioni
- Acquisti della PA
- Obbligo di Risparmio Energetico
- Diagnosi Energetica
- Sanzioni
- Relazione Tecnica
- Lettura da remoto dei contatori
- Suddivisione delle spese
- Interventi di riqualificazione energetica
- Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica
- Requisiti minimi informazioni Fatturazione e Consumo
In particolare le modifiche all’ Articolo 9 del decreto legislativo n. 102/2014.
Misurazione e Fatturazione sei Consumi Energetici
al comma 5 la lettera d) è stata stostituita dalla seguente:
L’importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali attribuendo almeno il 50% agli effettivi prelievi volontari di energia termica. È fatta salva la possibilità per la prima stagione termica successica all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà.
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
5-bis.
Ferme restando le condizioni di fattibilità tecnica ed efficienza in termini di costi, i contatori di fornitura, i sotto-contatori o i sistemi di contabilizzazione del calore individuali di cui al comma 5 che siano installati dopo il 25 ottobre 2020, sono leggibili da remoto. Conseguentemente, entro il 1° gennaio 2027, tutti i predetti sistemi sono dotati di dispositivi che ne permettono la lettura da remoto.
il comma 8-bis è sostituito dal seguente:
8-bis.
Nei condomini e negli edifici polifunzionali in cui sono installati i contatori di fornitura, i sotto-contatori o i contabilizzatori di calore di cui al comma 5, le informazioni sulla fatturazione e sul consumo sono affidabili, precise e basate sul consumo effettivo o sulla lettura del contabilizzatore di calore, conformemente ai punti 1 e 2 dell’allegato 9. Tale obbligo, ad eccezione dei casi in cui sono installati contabilizzatori di calore, può essere soddisfatto anche con un sistema di autolettura periodica da parte degli utenti, in base al quale questi ultimi comunicano i dati dei propri consumi: in tal caso la fatturazione si basa sul consumo stimato esclusivamente nel caso in cui l’utente non abbia provveduto a comunicare l’autolettura per il relativo periodo.
8-ter.
Nei casi di cui al comma 8-bis, i responsabili della fatturazione dei consumi, quali gli amministratori di condominio o altri soggetti identificati dagli utenti, provvedono affinché:
1. Se disponibili, le informazioni sulla fatturazione energetica e sui consumi storici o sulle letture dei contabilizzatori di calore degli utenti siano rese disponibili, su richiesta formale, a un fornitore di servizi energetici designato dall’utente stesso;
2. Gli utenti possano scegliere di ricevere le informazioni sulla fatturazione e le bollette in via elettronica;
3. Insieme alla fattura siano fornite a tutti gli utenti informazioni chiare e comprensibili in conformità dell’allegato 9, punto 3;
4. Le informazioni sulla fatturazione dei consumi siano comunicate all’utente a titolo gratuito, ad eccezione della ripartizione dei costi in relazione al consumo individuale di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico nei condomini e negli edifici polifunzionali ove siano installati sottocontatori o contabilizzatori di calore, che è effettuata senza scopo di lucro;
5. Sia garantita all’utente la possibilità di accedere gratuitamente e agevolmente alle informazioni relative ai propri consumi;
6. Sia promossa la sicurezza informatica e assicurata la riservatezza e la protezione dei dati degli utenti conformemente alla normativa, anche europea;
Articolo 19
Introduzione dell’Allegato 9 del decreto legislativo n. 102/2014.
Requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico.
1. Fatturazione basata sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore. Al fine di consentire agli utenti di regolare il proprio consumo di energia, la fatturazione avviene sulla base del consumo effettivo o delle letture dei contabilizzatori di calore almeno una volta all’anno.
2. Frequenza minima delle informazioni di fatturazione o consumo. Dal 25 ottobre 2020, se sono stati installati contatori o contabilizzatori di calore leggibili da remoto, le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore sono fornite almeno ogni tre mesi agli utenti finali che ne hanno fatto richiesta o che hanno scelto la fatturazione elettronica, oppure due volte l’anno negli altri casi.
Dal 1° gennaio 2022, se sono stati installati contatori o contabilizzatori di calore leggibili da remoto, le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore sono fornite agli utenti finali almeno una volta al mese. Esse possono altresì essere rese disponibili via Internet e aggiornate con la massima frequenza consentita dai dispositivi e dai sistemi di misurazione utilizzati. Il riscaldamento e il raffreddamento possono essere esentati da questo requisito fuori dalle stagioni di riscaldamento/raffreddamento.
3. Informazioni minime in fattura.
Nelle fatture basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore o nella documentazione allegata trasmessa gli utenti devono disporre in modo chiaro e comprensibile delle seguenti informazioni:
a. Prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo o costo totale del calore e lettura dei contabilizzatori di calore;
b. Informazioni sul mix di combustibili utilizzato e, nel caso di calore da impianti di teleriscaldamento con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW, sulle relative emissioni annuali di gas a effetto serra, sul mix di combustibili utilizzato e sul fattore di conversione in energia primaria, nonché una descrizione delle diverse tasse, imposte e tariffe applicate;
c. Raffronto tra il consumo corrente di energia dell’utente finale e il consumo nello stesso periodo dell’anno precedente, sotto forma di grafico, corretto per le variazioni climatiche nel caso del riscaldamento e del raffreddamento;
[…] Fonte
SoluzioniMISURA, quale una delle aziende leader del settore della contabilizzazione dell’ Energia, con i suoi servizi e prodotti è già conforme alle nuove direttive del Dlgs 73/2020.
Fatturazione
Con la nostra piattaforma S.E.M. forniamo agli untenti gratuitamente informazioni sulla fatturazione dei consumi. I prospetti delle fatture sono fornite agli utenti finali mensilmente.
Telelettura
I contatori e/o contabilizzatori di calore sono leggibili da remoto e le informazioni sulla fatturazione sono basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore, al fine di consentire agli utenti di regolare il proprio consumo di energia, accedendo alla piattaforma S.E.M.
Controllo Consumi
Con la nostra piattaforma S.E.M. Offriamo un raffronto completo tra il consumo corrente di energia dell’utente finale e il consumo nello stesso periodo degli anni precedenti, elaborando i dati sotto forma di grafici.